Authors
Matteo Dellacasa
Publication date
2015
Journal
Rivista di diritto civile
Volume
61
Issue
1
Pages
40-91
Description
Il contributo intende verificare se anche nel diritto italiano il contraente deluso a seguito del verificarsi di un inadempimento grave (art. 1455 c.c.) possa liberarsi dal rapporto alterato indirizzando al debitore un atto di recesso, o manifestando altrimenti la volontà di sciogliere il vincolo. Ci si chiede, in altri termini, se al di fuori delle ipotesi in cui il contratto si risolve « di diritto » la vittima dell’inadempimento sia legittimata a sciogliere il rapporto per atto unilaterale o se, invece, per conseguire il medesimo risultato sia tenuta a proporre domanda giudiziale. La questione è specifica, ma la sua soluzione implica una riflessione di carattere generale sul ruolo del processo nel regime della risoluzione per inadempimento. Benché non manchino opinioni favorevoli alla legittimazione a recedere, la dottrina prevalente è tuttora orientata in senso contrario. Un argomento a sostegno di tale posizione si desume, in primo luogo, dal tenore letterale dell’art. 1453 c.c., che rappresenta la risoluzione quale oggetto di una domanda giudiziale: su questa base si conclude senz’altro che dove il contratto non si risolve « di diritto » il soggetto interessato a svincolarsi dal rapporto alterato è tenuto ad agire in giudizio. Ne consegue che, una volta verificatosi un inadempimento grave, la parte fedele è tenuta a proporre domanda giudiziale anche se vuole semplicemente liberarsi dall’obbligazione assunta concludendo il contratto e non ha interesse ad ottenere la condanna della controparte a restituire la prestazione eseguita o a risarcire il danno. In questa prospettiva, come è evidente, non si distingue la situazione in cui il contraente deluso voglia semplicemente ottenere …
Total citations
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